venerdì 16 gennaio 2009

IGINE DELLA PERSONA E DEL VESTIARIO


Gli alimentaristi devono avere una igiene persona1e e del vestiario molto scrupolosa.
La legge (D.P.R 327 del 26/3/80) prescrive che chi è addetto alla produzione e
vendita di generi alimentari deve indossare idonea sopraveste di colore chiaro e tenere in testa un copricapo, indumenti che devono essere utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro e riposti in appositi armadietti individuali.
Mentre la sopraveste è bene accettata, essendo un indumento abbastanza tradizionale anche utile perché evita di sporcare i vestiti, il copricapo, invece, ha suscitato molte resistenze.
In base alle conoscenze scientifiche non risulta che i capelli siano sede di microbi patogeni che possono, una volta caduti sugli alimenti, provocare tossinfezioni alimentari, tuttavia trovare un capello nella minestra o in una pasta è un’ evenienza alquanto fastidiosa che può far perdere un cliente, per cui in definitiva, la norma del copricapo è a favore degli operatori alimentaristi oltre che dei consumatori, ed è, perciò, conveniente rispettarla non solo per evitare qualche sanzione. Naturalmente il copricapo deve "contenere" la capigliatura !
Gli alimentaristi devono evitare di contaminare direttamente gli alimenti con le mani affette da lesioni cutanee di natura microbica o tramite goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse.
Devono astenersi dal lavoro se affetti da malattie trasmissibili (diarrea, bronchiti, faringiti, ascessi cutanei etc.).
I titolari hanno l'obbligo di segnalare casi sospetti di malattie infettive.
In tali casi si rende necessaria una visita medica, eventualmente, completata da esami di laboratorio per accertare che la persona non sia affetta da sintomi o lesioni indotte da microrganismi infettivi che possono essere trasmessi agli alimenti e, tramite questi, determinare un rischio per consumatori dei cibi preparati.
Con la Legge 24 giugno 2003, n.11 la Regione Emilia Romagna ha previsto l’adozione di "Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e l’ abolizione del libretto di idoneità sanitario".
In sostituzione del libretto sanitario gli appartenenti alle categorie di alimentaristi che svolgono mansioni più a rischio (individuati con apposito Atto Regionale) sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento.
Gli attestati relativi ai corsi di aggiornamento devono essere conservati nel posto di lavoro a cura del titolare conduttore dell’ esercizio.
Ogni esercizio deve essere dotato di servizio igienico riservato ai personale tenuto in perfetta pulizia, non comunicante direttamente con i locali adibiti a lavorazione o vendita di alimenti.
I lavandini, con erogatore non manuale, devono essere collocati in posizione tali che possa diventare automatico, per l’operatore, lavarsi le mani spesso e volentieri (dopo aver usato il servizio, dopo uno starnuto, dopo aver toccato certi alimenti etc..).
Devono essere a disposizione anche erogatori di sapone e salviette a perdere.
A questo punto soffermiamoci un attimo sui problema del maneggio del denaro.
Il denaro è piuttosto sporco e quando in un negozio si vede l'esercente passare con indifferenza dal conteggio del denaro alla manipolazione degli alimenti, senza il lavaggio delle mani, si è infastiditi.
D'altra parte non è sempre possibile che in ogni negozio ci sia una persona addetta esclusivamente alla riscossione dei soldi.
Quindi la vera soluzione è evitare il contatto diretto delle mani con gli alimenti e questo si può fare utilizzando cucchiai, spatole, coltelli, pinze, tovaglioli di carta eccetera.

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